

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, contenente disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.
Più in particolare, le modifiche sono intervenute in materia di prezzario nazionale, osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, revisione prezzi, premio accelerazione, incentivi.
Con riferimento al prezziario, l’art. 1, comma 487, della legge in esame prevede l’adozione, entro il 30 giugno 2026, di un “prezzario nazionale”, recante il “costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori”.
Il prezziario nazionale, in particolare, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell’articolo 41, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.
A tal riguardo, gli enti autorizzati all’adozione di propri prezzari (ivi comprese le regioni e le province autonome) dovranno, in tale sede, motivare eventuali scostamenti dalle stime di prezzo (costi) e dalle soglie di variazione definite nel prezzario nazionale.
Al fine di predisporre il prezzario nazionale, il comma 488 ha previsto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’”Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche”, il quale “svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro”.
Proseguendo, appare opportuno rilevare come il comma 490 abbia introdotto una disposizione particolare per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023.
Nel dettaglio, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, “è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome”.
Infine, occorre evidenziare che la Legge di Bilancio 2026, al fine di assicurare l’effettiva corresponsione del “premio di accelerazione”, ha modificato, per il tramite del comma 624, l’art. 126, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, stabilendo che le stazioni appaltanti possano, a tal fine, utilizzare non solo le somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti” ma “nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta”.