

Il Consiglio di Stato (sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57) si è pronunciato sull’appello proposto da un operatore economico avverso la sentenza di primo grado del TAR Lazio, sede di Latina.
Con tale decisione, il Giudice laziale aveva respinto il ricorso dell’appellante, volto a censurare l’operato dell’Amministrazione resistente che, nell’ambito di una gara multilotto per l’affidamento di forniture di benzina e gasolio, non aveva disposto l’esclusione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese controinteressato, poi risultato aggiudicatario del Lotto n. 1.
La società appellante ha così riproposto, sostanzialmente, le medesime doglianze già dedotte in primo grado, sostenendo che la documentazione della controparte indicherebbe esclusivamente la quota di partecipazione al raggruppamento – e, conseguentemente, la quota di esecuzione della fornitura – della sola società mandataria, senza recare alcuna indicazione in ordine alle quote spettanti alle due società mandanti.
L’omessa indicazione delle quote, prescritta dagli artt. 68, comma 2, e 91, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, avrebbe dovuto condurre – a detta della ricorrente – all’esclusione dalla procedura di gara del RTI controinteressato.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello, ritenendolo infondato, confermando così la legittimità dell’operatore della Stazione appaltante.
Più in particolare, il Supremo Consesso ha evidenziato che la nuova formulazione dell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, nel richiedere che il componente del raggruppamento designato come esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione assunta, potrebbe in astratto far sorgere il dubbio di un’estensione del principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione anche agli appalti di servizi e forniture.
Ad ogni modo, il Consiglio di Stato ha precisato che tale disposizione non introduce “il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento”.
Infatti, una lettura sistematica dell’art. 68, e in particolare del comma 9 che sancisce la responsabilità solidale dei componenti del raggruppamento per l’intera prestazione, consente di chiarire il significato della norma: il rinvio operato dal comma 11 all’Allegato II.12, e segnatamente all’art. 30, conferma la perdurante applicazione del principio di corrispondenza tra qualificazione e prestazione esclusivamente in materia di lavori, in linea con la disciplina previgente.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato, peraltro, tale disciplina risulta coerente con la natura unitaria e, di regola, non scindibile delle prestazioni di servizi e forniture, per le quali “i requisiti di qualificazione sono richiesti in via generale, salvo diverse specifiche previsioni della lex specialis di gara, al raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il soggetto esecutore, anche in caso di modifiche successive all’aggiudicazione, deve essere in possesso degli specifici requisiti prescritti per la esecuzione della prestazione”.
In definitiva, ha concluso il Collegio, “alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 ed 11 dell’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale suppletiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come già in passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori”.