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Il ricorso alla procedura negoziata senza bando per stipulare un contratto-ponte

15 Febbraio 2024

TAR Lazio, sede di Roma, sez. II ter, 15.2.2024, n. 3093

Una società ha impugnato il provvedimento con il quale una Stazione appaltante ha affidato in via diretta l’esecuzione di un servizio.

In particolare, La Stazione appaltante, preso atto dei plurimi inadempimenti verificatisi durante l’esecuzione del medesimo servizio da parte del soggetto esecutore, rilevato come quest’ultimo avesse partecipato anche alla successiva gara, ha deciso di revocare tale ultima procedura sul presupposto di non volendo aggiudicare la gara ai medesimi operatori economici, inadempienti nell’esecuzione del medesimo servizio.

Contestualmente, la Stazione appaltante ha conferito mandato al Direttore Generale di indire nuove gare “per garantire in modo efficace ed efficiente lo svolgimento del servizio” e di procedere “con la massima urgenza” alla stipulazione di contratti per assicurare, nelle more di svolgimento delle suddette gare, il servizio, in particolare stipulando un contratto ai sensi dell’art. 76, d.lgs. n. 36 del 2023.

In merito, la ricorrente ha rilevato l’illegittimità della scelta della Stazione appaltante di non aggiudicare la gara in corso e di affidare ex art. 76 c.p.a. un c.d. contratto-ponte ad un’altra società.

In merito, il TAR Lazio ha rilevato che l’art. 76, comma 3 lettera c), d.lgs. n. 36 del 2023, riproducendo sostanzialmente contenuto dell’art. 63, d.lgs. n. 50 del 2016, dispone che uno dei casi in cui è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando è quella per cui essa occorra “c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti”.

Il TAR ha, peraltro, ricordato che il ricorso alla procedura negoziata senza bando consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all’indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario della gara in corso, con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice.

Pertanto, ciò che rileva ai fini della legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando è che l’amministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato tempi e modalità di indizione della procedura di gara.<(/b>

Ciò premesso, il TAR ha rilevato che la Stazione appaltante riscontrando come alla procedura di gara aperta volta a rinnovare l’affidamento del servizio in questione avesse partecipato la stessa società esecutrice del servizio, rispetto alla quale si erano verificati plurimi inadempimenti degli operatori aggiudicatari, viste le gravi conseguenti carenze nello svolgimento del servizio, ha deciso di non risolvere i contratti in essere con l’esecutore del servizio, nonché di non aggiudicare (e quindi, in sostanza, di revocare) la procedura da ultimo bandita, alla quale lo stesso aveva partecipato, assicurando la prosecuzione – indispensabile – del servizio, mediante la stipulazione di un contratto-ponte.

A parere dei Giudici romani sarebbe stata, infatti, gravemente incoerente con le premesse fattuali suddette una proroga tecnica con i medesimi operatori tacciati di gravi inadempimenti.

Ciò premesso il TAR ha rilevato che la scelta adottata dalla Stazione appaltante di non aggiudicare la procedura di gara e di indirne una nuova, previo contratto-ponte, risponde all’esigenza per cui la revoca degli atti di gara è legittima fino all’aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, interesse di per sé superiore a quello particolare dell’impresa a conservare l’aggiudicazione.

Essendo stata tale revoca conseguente a fatti che imponevano (oltre che di interrompere i rapporti contrattuali in atto) di non assegnare il servizio a soggetti dimostratisi inadempiente, il TAR ha ritenuto la scelta adottata dalla Stazione appaltante, sia di non aggiudicare, sia di stipulare un contratto-ponte attraverso una procedura negoziata senza bando, ragionevole e, dunque, legittima.

In conclusione, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il riscorso alla procedura negoziata senza bando.

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