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4 Novembre 2024

L’Amministrazione non può accettare, in fase di soccorso istruttorio, dichiarazioni da parte del concorrente in grado di modificare ed integrare le indicazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione riportate in sede di offerta

25 Ottobre 2024

Il TAR Toscana è stato chiamato a pronunciarsi in merito ad una controversia concernente il ricorso formulato da un operatore economico contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara di appalto di servizi.

Più nel dettaglio, parte ricorrente ha contestato nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario la mancanza di un requisito di capacità tecnica e professionale previsto dalla lex specialis ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Tale requisito è stato, inoltre, oggetto di soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante, la quale ha richiesto all’aggiudicataria di fornire chiarimenti riguardo a quanto presentato nella propria offerta.

Il Giudice, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di soccorso istruttorio e integrazione documentale, ha illustrato importanti principi in materia di immodificabilità dell’offerta e, più in generale, di par condicio fra i concorrenti.

Il TAR Toscana ha riscontrato, infatti, come l’offerta della società controinteressata risultasse effettivamente priva del requisito di capacità professionale contestato dalla società ricorrente e come, in sede di soccorso istruttorio, tale offerta sia stata modificata rispetto a quanto inizialmente presentato.

In particolare, il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio è finalizzato ad evitare che “le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa”.

L’esercizio di tale strumento incontra, dunque, un limite nel principio della par condicio dei concorrenti.

Ciò significa che il “limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”.

Il Giudice ha voluto sottolineare, in altri termini, che il soccorso istruttorio deve essere attivato solo quando dalla documentazione presentata dal candidato emergono margini di incertezza che possono essere facilmente risolti.

Mediante il soccorso istruttorio, dunque, “si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto (riferite, ndr) soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.

Di conseguenza, ciascuna Amministrazione appaltante, qualora ritenga opportuno richiedere chiarimenti all’operatore economico tramite il soccorso istruttorio, non può mai accettare, in tale sede, “dichiarazioni che modificano ed integrano le indicazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione riportate in sede di offerta dal concorrente”.

Parimenti, la Stazione appaltante non può neppure consentire all’operatore economico, in conformità con principio di immodificabilità dell’offerta stessa, di autoresponsabilità dei partecipanti e di parità di trattamento tra i concorrenti, di “sanare, attraverso un’integrazione documentale, la mancanza di una informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti di gara già in sede di presentazione della domanda di partecipazione”.

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